Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà
Il CIPE ha definito i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, istituito dall’art. 11, comma 3, del D.L. n. 35/2005.
Possono beneficiare del finanziamento le imprese in difficoltà , intendendo tali le imprese che non sono in grado, con le proprie risorse e con le risorse che possono ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, le condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
Le imprese facenti parte di un gruppo possono fruire degli aiuti unicamente nel caso in cui dimostrino che le difficoltà sono specifiche della società in questione, che non risultano da operazioni arbitrarie sui bilanci del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.
(Deliberazione CIPE 29/07/2005, G.U. 29/09/2005, n. 227)