Promozione, deducibilità legata ai ricavi
La qualificazione tra le spese di pubblicità e di rappresentanza dei costi sostenuti dalle imprese per promuovere i propri prodotti e/o la propria attività ha impegnato il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive sin dalla sua costituzione. In particolare, è opportuno analizzare gli interventi del Comitato che ha fissato criteri distintivi tra le due tipologie di spesa. La differenza è di non poco conto in relazione alla deducibilità di tali costi: integrale per le spese di pubblicità ovvero limitata a 1/3 della spesa sostenuta per le spese di rappresentanza. Ai fini dell’esatta qualificazione dei costi di vitto, alloggio e trasporto della clientela tra le spese di pubblicità o di rappresentanza, occorre verificare la diretta o indiretta connessione degli oneri con i ricavi conseguiti. In assenza di dimostrazione della necessaria correlazione con i ricavi, i costi sostenuti per vitto, alloggio e trasporto della potenziale clientela sono qualificabili come spese di rappresentanza in quanto: 1) caratterizzati da gratuità; 2) diretti a un gruppo definito di destinatari; 3) volti più ad accrescere l’immagine e il prestigio dell’impresa che a promuovere i beni prodotti dalla stessa. Il parere n. 26/2004 si è pronunciato sulla natura delle spese sostenute per l’organizzazione di un convegno nel corso del quale vengono presentati prodotti della società. Ad avviso del Comitato: a) i costi connessi all’organizzazione del convengo e all’allestimento di stand espositivi sono spese si pubblicità; b) le spese di trasporto e ospitalità degli invitati al convegno sono qualificabili come spese di rappresentanza; c) le spese relative a beni distribuiti gratuitamente ai partecipanti sono integralmente deducibili.
Articolo a cura di : A. Cotto - G. Valente
Fonte : Il Sole 24 Ore del 12 Sett. 2005 - pag. 33